
NOVARA -06-04-2019 - La Regione Piemonte
ha confermato la validità delle esenzioni E01 - E03 - E04 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2019), sino al 31/03/2020 senza alcun obbligo per l'assistito che, quindi, non dovrà recarsi all'ASL territorialmente competente, finchè permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Lo ha reso noto l'Asl No. Si ricorda che il soggetto, avente diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici, è:
§ Cod. E01: persona con meno di 6 anni o più di 65 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 - Il minore al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;
§ Cod. E03: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;
§ Cod. E04: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €5 16,46 per ogni figlio a carico.
La validità del Codice E05, relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte - compresi tra i 6 e i 65 anni di età -, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98, non è più efficace dal 01/03/2019 a seguito di Delibera regionale.
Chi è titolare di esenzione Cod. E02 - disoccupati e lavoratori in mobilità - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per poter rinnovare il certificato:
a) dovrà recarsi nella propria ASL;
b) se il dichiarante è in possesso di identificazione certificata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), può collegarsi al seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-reddito per compilare l’autocertificazione e scaricare il certificato di esenzione.


