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TORINO - 02-04-2018 -  La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01 - E03 - E04 e E05 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2018), sino al 31/03/2019, senza alcun obbligo per l'assistito che, quindi, non dovrà recarsi all'Asl territorialmente competente. I soggetti, aventi diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici, sono: Cod. E01: persona con meno di 6 anni o più di 65 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98  - Il minore al compimento del 6anno, non potrà più usufruire di tale esenzione; Cod. E03: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale; Code. E04: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05  in presenza del coniuge e di ulteriori €5 16,46  per ogni figlio a carico.  La validità del Codice E05, relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte - compresi tra i 6 e i 65 anni di età -, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98, è prorogata al 31/03/2019.  Invece, i titolari di esenzione Cod. E02 - disoccupati e lavoratori in mobilità - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31  incrementato a € 11.362,05  in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46  per ogni figlio a carico, dovranno recarsi nella propria ASL per l'eventuale rinnovo del certificato.  Come per gli anni passati, l’assessorato regionale alla Sanità ricorda che il cittadino, le cui condizioni di reddito non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket, deve comunicare all’Asl di riferimento la modifica, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. La delibera di Giunta ribadisce l’esclusione dagli elenchi dei soggetti esenti per i cittadini che, in base ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (attraverso le funzionalità operative del sistema Tessera Sanitaria) sulle dichiarazioni rese sino al 31.12.2016, sono stati oggetto di verifica negativa, ossia risulta che hanno attestato il falso rispetto alle loro condizioni di reddito.

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