ROMA - 28-7-2025 -- La Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi su una richiesta di suicidio medicalmente assistito. Lo ha fatto con la sentenza 132 del 25 luglio 2025.
Il caso ha riguardato una persona affetta da sclerosi multipla non più in grado di usare gli arti per azionare la dose che l’avrebbe portata alla morte. Il Tribunale di Firenze, investito dal ricorso della persona interessata, ha a sua volta chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale perché non prevede di non punire una terza persona che materialmente possa azionare la macchina che somministra la dose letale, sostituendosi alla persona interessata.
La Corte costituzionale ha ribadito che deve essere la persona che vuole suicidarsi medicalmente a dover azionare il dispositivo che la porterà alla morte e nessuna terza persona può farlo. Sul caso specifico della impossibilità di muovere gli arti, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tribunale di Firenze perché quest’ultimo si era limitato a cercare, senza trovarlo, un macchinario adeguato che potesse essere azionato con gli occhi o con la bocca solo presso la ASL di appartenenza, quando invece poteva rivolgersi ad altri istituti di carattere nazionale, quale, ad esempio, l’Istituto superiore di sanità per reperire il macchinario idoneo.
In sintesi, quindi, anche una persona che non riesce a muovere gli arti può suicidarsi medicalmente, purché si trovino macchinari adeguati scientificamente ad essere azionati con gli occhi o con la bocca, ma rimane fermo il divieto che nessun altro, oltre alla persona interessata, può azionare il dispositivo.
Carlo Crapanzano
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