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NOVARA - 14-06-2020 -- Ai Consulenti del Lavoro

stanno giungendo da più parti in queste settimane segnalazioni di società che, con l’intento di vendere i propri servizi o prodotti anti Covid-19 (come ad esempio test sierologici), contattano le imprese e utilizzano informazioni inesatte o fuorvianti per promuoverli. In particolare, la tecnica comunicativa, spinge su certezze che riguardano aumenti del premio Inail e responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro dai propri dipendenti.


“E’ necessario chiarire e ribadire - dichiara Bartolomeo La Porta, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara - che gli oneri infortunistici da Coronavirus non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sono a tariffa immutata e non comportano pertanto maggiori oneri per le imprese. Fermo restando, ovviamente, che la valutazione sulle modalità e sull’opportunità di svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria preventiva da parte delle imprese, rientra nell’ambito delle politiche aziendali dirette alla tutela del personale”.
Più sottile, invece la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio per Covid-19., sulla quale i Consulenti del Lavoro muovono qualche osservazione alla norma.


“Il decreto Liquidità - spiega La Porta - dispone che i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel protocollo sulla sicurezza condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida. Se queste prescrizioni non trovano applicazione, hanno rilevanza le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ci sono chiare interpretazioni, anche da parte di Inail, che escludono in maniera categorica la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 del personale dipendente, se è accertato che il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti in questo ambito. Come Consulenti del Lavoro riteniamo invece che questa norma abbia delle pecche, perché contiene soltanto una generica informazione di principio. Non prevede infatti un meccanismo pratico che in qualche modo metta al riparo il datore di lavoro, il quale ai primi accertamenti è risultato aver applicato le prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza e di prevenzione, dal rischio di essere sottoposto a procedimento penale nel caso si verifichi l’eventualità”.

 

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