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VERBANIA - 08-03-2020 -- Che cosa significa

vivere nella zona rossa? Quali sono i divieti e le limitazioni? È questa, fin da ieri sera, quando le prime bozze del decreto sono iniziate a circolare tra media e social network, alimentando paure e isterie, la domanda cui milioni di persone cercano risposta.

Le risposte sono nei 18 punti del provvedimento, che ha come base l’avvertenza di evitare assembramenti e di mantenere la distanza minima di un metro tra le persone. Eccole nel dettaglio, una a una.

a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dal territorio, nonché al suo interno, salvo emergenze o comprovate necessità, di lavoro o di salute. È comunque consentito tornare alla propria residenza. In sostanza: tutti a casa se non necessario.

b) A chi ha problemi respiratori e febbre sopra i 37,5°, è fortemente raccomandato restare a casa e di informare il medico curante.

c) chi è in isolamento domiciliare, quarantena, ha il divieto assoluto di uscire di casa.

d) è vietata qualsiasi manifestazioni sportiva, all’aperto o al chiuso, di ogni disciplina. Sono esclusi dal provvedimento i professionisti e gli atleti di categoria assoluta (olimpionici), che hanno l’obbligo di essere seguiti da un medico che ne certifichi lo stato di salute.

e) i datori di lavoro pubblici e privati sono invitati a far smaltire ferie e congedi ai dipendenti.

f) sono chiusi tutti gli impianti sciistici.

g) stop a tutte le manifestazioni organizzate, pubbliche e private culturali, ludiche, sportive, religiose e fieristiche. Sospesa l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.

h) sospese tutte le attività didattiche e formative, dall’asilo nido ai corsi universitari, passando da quelli formativi, anche privati. L’unica eccezione è per i medici e per il personale sanitario. Sono sospese “le riunioni degli organi collegiali”.

i) sono vietate tutte le cerimonie religiose: messe, matrimoni e funerali. È consentito l’accesso ai luoghi di culto purché si rispetti la distanza di un metro.

l) chiusi musei e luoghi della cultura.

m) sospesi tutti i concorsi, pubblici e privati, a meno che non si tengano solo sui curriculum o a distanza. Sono consentiti quelli dei medici.

n) le attività di bar e ristorazione possono aprire dalle 6 alle 18, purché si rispetti il metro di distanza. L’infrazione può determinare la sospensione della licenza.

o) tutte le altre attività commerciali possono stare aperte ma devono adeguarsi alla distanza di un metro tra i clienti ed evitare assembramenti.

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale medico e tecnico della sanità.

q) le riunioni, anche quelle delle strutture socio-sanitarie e di emergenza, dove possibile si tengono per via telematica o, se di persona, mantenendo le distanze di sicurezza tra le persone.

r) nelle giornate prefestive e festive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi interni ai centri commerciali, e i mercati. Nei feriali va mantenuto il metro di distanza. Sono esclusi dal provvedimento farmacie, parafarmacie e alimentari.

s) chiusi palestre, piscine, centri sportivi, benessere, termali (tranne che per cure sanitarie), culturali sociali e ricreativi.

t) Sospesi gli esami medici per il rinnovo della patente, prorogata d’ufficio.

A queste misure, che restano in vigore sino al 3 aprile, si aggiungono le altre -quelle già in vigore da noi- estese a tutta l’Italia. Il compito di diffonderle e verificarne l’applicazione è demandato al prefetto con l’ausilio di forze dell’ordine, vigili del fuoco ed esercito.

 

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